Art. 12.
(Inventario e regime di fornitura dei rimedi non convenzionali).

      1. Il Ministro della salute con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 10, comma 1, provvede a definire le modalità per la realizzazione di un inventario dei rimedi non convenzionali attualmente presenti sul mercato nazionale e le relative valutazioni di sicurezza.
      2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 1, definisce i criteri relativi alla fornitura dei rimedi non convenzionali.